PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Istituzione di una Sezione speciale della Corte costituzionale).

      1. Le competenze attribuite dall'articolo 25 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di seguito denominato «Statuto speciale», all'Alta Corte prevista dall'articolo 24 del medesimo Statuto speciale sono devolute a una Sezione speciale istituita presso la Corte costituzionale.

Art. 2.
(Composizione).

      1. La sezione speciale della Corte costituzionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, è presieduta dal Presidente della Corte costituzionale ed è composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, scelti dal Presidente stesso tra i giudici della Corte, nonché da tre membri effettivi e da un membro supplente, designati dall'Assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica.

Art. 3.
(Competenze).

      1. La Sezione speciale della Corte costituzionale, istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge costituzionale, è competente per i giudizi demandati all'Alta Corte in attuazione di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto speciale.
      2. La Sezione speciale della Corte costituzionale giudica altresì sui reati

 

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commessi dal presidente della Regione siciliana e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni. In tali casi essi sono posti in stato di accusa dall'Assemblea regionale.

Art. 4.
(Funzionamento).

      1. Con legge ordinaria sono stabilite le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Sezione speciale della Corte costituzionale in conformità a quanto disposto dagli articoli 2 e 3.